La produzione di grappa, birra, pane, ecc. tra le attività connesse delle aziende agricole.
“Finalmente – commenta Confagricoltura – è stato definito che per avere una birra, una grappa, un pane di qualità sono necessarie materie prime di qualità, con una complementarietà importante che dà modo alle imprese agricole di ampliare l’offerta produttiva”.
Il decreto prevede che le produzioni del malto e della birra, della grappa, del pane e degli altri prodotti di panetteria freschi (e poi farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio) sono, a tutti gli effetti, attività connesse a quella agricola. E’ importante anche la produzione di grappa nelle aziende vitivinicole, che utilizza le vinacce delle proprie uve da vinificazione: per essere considerate attività connesse, i malti per la birra, le vinacce per la grappa, le farine per il pane, vanno ricavati prevalentemente (51%) da orzi, uve e cereali prodotti in azienda.
Secondo Confagricoltura si tratta di un “un provvedimento che proietta l’agricoltura in una visione nuova, che spinge le imprese settoriali ad impegnarsi in attività a valle della produzione
agricola vera e propria, recuperando parte del valore aggiunto di cui non hanno mai beneficiato”.
Il nuovo decreto ministeriale del 5 agosto 2010, in G.U. n. 212 del 10 settembre 2010, a firma del Ministro dell’Economia e delle finanze Giulio TREMONTI, permette alle aziende produttrici d’orzo, di farina, di vinacce, ecc. di creare una propria malteria o un birrificio aziendale, forno aziendale, distilleria, ecc.
La produzione e trasformazione di questi prodotti sono state inserite tra le attività agricole connesse, cioè soggette a tassazione più vantaggiosa, calcolo effettuato sulla base del reddito agrario aziendale. E’ una grande opportunità per le aziende agricole meridionali, che grazie alle condizioni climatiche sono in grado di produrre orzo, grano, ortaggi, produzioni con cicli primaverili ed invernali.
Va ricordato che per essere considerate attività connesse, produzione di pane, birra, formaggi, carni, pesce, vino e grappa, dovranno utilizzare almeno il 51% della materia della propria produzione aziendale, ciò consentirà loro di poterli vendere beneficiando del regime fiscale agricolo, basato sulla rendita catastale, anziché essere assoggettate a quelle del commercio.
Tabella dei prodotti agricoli (Decreto 5 agosto 2010 in G.U. n. 212 del 10 settembre 2010)
Il decreto è lodevole, soprattutto se sarà attivato anche un servizio di controllo, poiché consente di recuperare il grande patrimonio tutto italiano di produzione tipiche locali, promovendo territori ed incentivando le aziende agricole in crisi da decenni.
E’ anche una grande opportunità per le aziende agrituristiche e per quelle impegnate nelle vendite dirette (mercati contadini, spacci aziendali, ecc.).